mercoledì 25 maggio 2011

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE/2 - IL PADRONE DI CASA

Tutto ha inizio con il concetto di trasparenza amministrativa, introdotto nell'ordinamento italiano negli anni '90 del ventesimo secolo. E' da questo momento che cominciano a prendere forma l'idea, e la possibilità, che il mestiere del giornalista possa essere svolto all'interno delle pubbliche amministrazioni con una pratica di pari dignità rispetto a quella delle redazioni.
Poi, nel 2000, arriva la Legge 150, con una serie di premesse, e promesse, che potenzialmente potrebbero creare un sistema all'avanguardia e di grande garanzia democratica per i cittadini.
Ma tutto sembra fermarsi lì e oggi, a più di dieci anni di distanza, sembra che l'informazione e la comunicazione istituzionale stiano per ingranare la retromarcia.
Cos'è che non è andato nell'applicazione di questa legge? Forse molte risposte sono contenute nello stesso testo.
La domanda oggi è: chi mai e, eventualmente, quando, sarà in grado di sbloccare il meccanismo e di far ripartire la macchina in modo virtuoso?
Le considerazioni che seguono sono il risultato di una riflessione sulla Legge e sull'attività dell'addetto stampa, condotta nel corso degli anni e sperimentata ogni giorno sul campo, operando in un Comune capoluogo che ha attraversato periodi di grande attività, ma anche di profonda crisi politica e amministrativa.
Garantire la trasparenza all’interno di una Pubblica amministrazione significa assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni, sia all’interno del sistema, sia tra quest’ultimo e l’esterno. In base alla Legge 241/90 (modificata e integrata dalla L 15/2005), infatti, “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” (art. 1).
Sempre secondo la legge, dunque, i cittadini hanno il diritto a una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi, a conoscere lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Per questo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio si sente l’esigenza di codificare la presenza di organismi che all’interno della Pubblica amministrazione garantiscano la trasparenza nei confronti dei cittadini anche e in modo particolare attraverso le attività di informazione e comunicazione. Se il diritto di accesso agli atti dipende dall'iniziativa personale di ogni singolo cittadino, il diritto all'informazione viene, con la 150 del 2000 grantito sia in modo passivo, che in modo attivo, prevedendo organi di informazione, ma anche di comunicazione, che recepiscono le segnalazioni dei cittadini, trasformandole in indicazioni operative per l'ente. Il cittadino, dunque, non è più solo il destinatario passivo dei provvedimenti della pubblica amministrazione, non è più ospite dell’ente, ma diventa il padrone di casa, il soggetto e fruitore dei servizi, al qualei vengono forniti gli strumenti per partecipare consapevolmente ai processi decisionali.
In quest'ottica il cittadino ha il diritto di essere informato e la legge stabilisce tre canali attraverso i quali, secondo modalità diverse, deve passare questa informazione: l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, l’Ufficio stampa e il Portavoce.

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