domenica 21 novembre 2010

MEDIA E TUTELA DEI MINORI 1/ QUANDO SI LIMITA IL DIRITTO DI CRONACA

La tutela dei minori è un campo in cui, accanto alla produzione legislativa vera e propria, si è sviluppata una serie di riflessioni che hanno dato vita a numerosi documenti, protocolli, carte dei diritti, codici deontologici e, in questo modo, hanno dato voce a una particolare sensibilità della comunità, a livello mondiale, nei confronti di questo tema.
Se, ad esempio, stringiamo l'obiettivo sull'Italia e, in particolare, sull'attività giornalistica, osserviamo come, almeno sulla carta, la tutela dei minori sia l'unico ambito in cui è stata messa nero su bianco una limitazione del diritto di cronaca.
Nel 1990 l'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana, d'intesa con il Telefono Azzurro e con enti e istituzioni della città di Treviso, hanno varato la Carta di Treviso, un codice di autoregolamentazione, rivisto nel 2006, che tutela i diritti dei minori attraverso l'individuazione di norme vincolanti di autoregolamentazione per i giornalisti.
La Carta di Treviso si basa sui principi e sui valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e sulle Direttive europee in materia.
In particolare la Carta di Treviso afferma che "va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando; va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione; il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori; nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione; nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona; particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore; tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo; tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine".
Le sanzioni previste per i giornalisti che contravvengono a queste regole sono indicate nella Legge istitutiva dell'Ordine (Legge n. 69/1963 , artt. 48-51): 
48. Procedimento disciplinare
Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.
49. Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
51. Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non
d) superiore ad un anno;
e) la radiazione dall'Albo.
Accanto però a questa tutela, della quale va riconosciuta l'estrema importanza, poiché è rivolta al minore come fascia debole rispetto alla struttura del sistema informativo, soprattutto in particolari situazioni di difficoltà, di malattia o che comunque implicano conseguenze negative per la sua persona, si evidenzia oggi una ulteriore emergenza in termini di protezione, riferita al rapporto dei ragazzi con i mezzi di informazione, a partire dalla televisione fino ai più attuali social media. Un rapporto che spesso risulta carente della mediazione degli adulti e che quindi impedisce di valorizzare le potenzialità positive dei mezzi, ma, anzi, ne esalta i lati più pericolosi perché meno gestibili in completa autonomia dagli utenti più giovani. (Continua)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Brava, ricambiando ti ho "Linkato" (si dice così?)
sono tormato al mio vecchio Blog "condoricose" finalmente! mi auguro che duri
ricardo

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